Date of article: 03/10/2014
Daily News of: 03/10/2014
Country:
Italy
Author: Regioni.it
Article language: it
L'istituzione del difensore civico non è presente in tutte le Regioni e le sue caratteristiche, laddove sia stata prevista, appaiono piuttosto differenti . E' questo il quadro delineato dalla relazione 2013 messa a punto dl coordinamento nazionale dei difensori civici delle Regioni, presentato il 2 ottobre alla Camera.
Gli statuti di molte Regioni prevedono il Difensore civico, in altre invece e nelle Provincie Autonome di Trento e Bolzano si prevede la figura del Difensore civico in base ad una legge apposita ma non è organo di garanzia introdotto negli statuti fondativi. In molte Regioni, poi, il Difensore civico non ha neppure un capitolo di bilancio e le dotazioni di personale sono molto diverse.
Dalla relazione emerge che la Regione a Statuto Speciale Trentino Alto Adige - Sudtirolo ha affidato ai Difensori civici delle rispettive provincie autonome la competenza sulle questioni della Regione. Il Difensore civico non e' mai stato nominato in Calabria, Puglia e Sicilia.
In Friuli Venezia Giulia la Legge regionale 20/1981, istitutiva dell'ufficio del Difensore civico, è stata abrogata dalla Legge Regionale 9/2008 .
In Molise il Difensore civico è stato abolito con legge regionale 20 dicembre 2013 n.25.
In Umbria a seguito del decesso del titolare nel 1994, il Difensore civico non è mai stato rieletto.
In Lazio il titolare e' in proroga da anni, in Piemonte è in proroga dal Marzo 2013.
Non esistono quindi disposizioni che diano garanzie univoche al Difensore civico: ogni regione ha legiferato in modo difforme e una legge nazionale sarebbe quindi indispensabile per stabilire almeno i livelli minimi essenziali di garanzia che il Difensore civico regionale deve avere per esercitare efficacemente la sua azione. In Toscana è previsto espressamente che al Difensore civico siano riconosciute le stesse garanzie di autonomia e indipendenza che i documenti delle Nazioni Unite e del Consiglio D'Europa prevedono.