Sentenza della Corte nelle cause riunite C-512/22 P | Fininvest / BCE e a. e C-513/22 P | Berlusconi / BCE e a.
Date of article: 19/09/2024
Daily News of: 25/09/2024
Country: EUROPE
Link: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2024-09/cp240146it.pdf
Languages available: es de en fr it pl pt
COMUNICATO STAMPA n. 146/24
Lussemburgo, 19 settembre 2024
Sentenza della Corte nelle cause riunite C-512/22 P | Fininvest / BCE e a. e C-513/22 P | Berlusconi / BCE e a.
Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi: la Corte annulla la decisione della BCE del 2016 che negava l'acquisizione di una partecipazione qualificata in Banca Mediolanum da parte di Silvio Berlusconi
La BCE non poteva legittimamente opporsi alla detenzione da parte di Silvio Berlusconi di una partecipazione qualificata nella società Banca Mediolanum, situazione che risultava unicamente dalla conservazione, da parte dell'interessato, di una partecipazione qualificata che egli aveva acquisito prima del recepimento delle disposizioni del diritto dell'Unione sulle quali la BCE si era basata
La Fininvest è una holding italiana detenuta in maggioranza da Silvio Berlusconi. Tale società deteneva quote sociali della Mediolanum, società finanziaria quotata in Borsa che deteneva a sua volta il 100 % del capitale dell'istituto di credito Banca Mediolanum.
Nel 2014 la Banca d'Italia ha ordinato la cessione, entro 30 mesi, della partecipazione di Fininvest in Mediolanum superiore al 9,99 % e la sospensione immediata dei diritti di voto inerenti alle azioni corrispondenti. L'adozione di tale misura era motivata dal fatto che Silvio Berlusconi era stato dichiarato colpevole di frode fiscale 1 e, di conseguenza, non soddisfaceva più il requisito di onorabilità al quale è subordinata la detenzione di una siffatta partecipazione qualificata. La decisione della Banca d’Italia è stata annullata dal Consiglio di Stato italiano il 3 marzo 2016. Nel frattempo, nel 2015, la Mediolanum è stata incorporata dalla sua società figlia Banca Mediolanum.
A seguito di tale assorbimento e della citata sentenza del Consiglio di Stato italiano, la Banca d'Italia e la BCE hanno ritenuto che Silvio Berlusconi e la Fininvest avessero acquisito una partecipazione qualificata 2 nel capitale di Banca Mediolanum. Orbene, il diritto dell'Unione 3 prevede che una siffatta acquisizione debba essere preceduta da una notifica ed essere oggetto di una valutazione da parte dell'autorità nazionale competente, che trasmette successivamente alla BCE una proposta di decisione. Spetta poi alla BCE opporsi o meno all'acquisizione della partecipazione qualificata di cui trattasi.
Interpellata dalla Banca d'Italia, la BCE si opponeva all'acquisizione di una partecipazione qualificata di Silvio Berlusconi in Banca Mediolanum in quanto egli non soddisfaceva il requisito dell'onorabilità. (...)