Garante del contribuente: se l'immobile è inutilizzato la tassa rifiuti non è dovuta
Date of article: 16/12/2015
Daily News of: 18/12/2015
Country: Italy
- Lombardy
Author: Regional Ombudsman of Lombardy
Article language: it
Il sig. Francesco si è rivolto al Difensore regionale perché, dopo aver presentato una richiesta di riesame in autotutela all’amministrazione comunale contro tre avvisi di accertamento TARSU per gli anni 2010, 2011 e 2012 per un immobile di sua proprietà, a pochi giorni dalla scadenza degli avvisi non aveva ancora ricevuto una risposta univoca dall’ufficio competente.
L’immobile a cui si riferiscono gli avvisi era inutilizzato dal gennaio 2010, cioè da quando a causa del malfunzionamento fognario condominiale e comunale era soggetto a ripetuti allagamenti di liquami fognari che ne impedivano l’utilizzo per mancanza dei requisiti igienico sanitari.
La situazione perdura fino a giugno 2015, ma nel frattempo vengono effettuate perizie per l’accertamento dei vizi fognari, si predispongono progetti per risolvere i l problema e si avviano i lavori che per le verifiche e le autorizzazioni di competenza coinvolgono naturalmente l’amministrazione comunale.
Nonostante il Comune sapesse per certo che i locali non erano utilizzati e considerato che altri uffici della stessa amministrazione detenevano tutta la documentazione relativa ai lavori e ai sopralluoghi effettuati -documentazione che il sig. Francesco aveva dovuto riprodurre al momento della richiesta di autotutela – il Settore Rifiuti chiedeva comunque, piuttosto genericamente, ulteriore documentazione che “… dimostri l’effettivo non utilizzo dei locali occupati”.
Il Difensore regionale ha chiesto al Comune di specificare quali fossero i documenti comprovanti il non utilizzo dei locali, considerando che una copiosa parte degli stessi era già in possesso dell’amministrazione ed ha precisato, se mai fosse stato necessario, che la tariffa rifiuti è dovuta da “ … chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali …, a qualsiasi uso adibiti, … che producano rifiuti urbani” (art. 238 del Codice ambientale approvato Dlgs 3 aprile 2006, n. 162). Sono infatti soggetti a tassazione solo i locali e le aree in cui vi è la presenza continuativa dell’uomo, pertanto il locali inagibili o inabitabili, se inutilizzati, sono esclusi dalla tariffa.
Il sig. Francesco si è ulteriormente tutelato presentando ricorso alla Commissione tributaria provinciale. Impegnare due amministrazioni in un’azione giudiziaria che potrebbe risolversi esaminando meglio la documentazione già detenuta dal punto di vista dell’economicità e dell’efficacia equivale ad una sconfitta per una buona amministrazione e difatti, alla scadenza del mese dall’invio della nota del Difensore regionale, il Settore rifiuti ha comunicato l’annullamento degli avvisi di accertamento.