INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE LAZIO IN MATERIA DI DIRITTO AI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA)

Date of article: 26/05/2015

Daily News of: 26/05/2015

Country:  Italy - Lazio

Author: Regional Ombudsman of Lazio

Article language: it

Una Onlus ha trasmesso al Difensore Civico della Regione Lazio una nota per sollevare la problematica sull’applicabilità delle disposizioni normative relative ai livelli essenziali di assistenza alle persone non autosufficienti colpite da forme di disabilità totale o limitata, mettendo in risalto che l’ordinamento giuridico italiano ha previsto, ormai da molto tempo, il pieno e immediato diritto delle persone non autosufficienti all’accesso incondizionato ai LEA.

In riscontro quest’Ufficio è immediatamente intervento nei confronti delle amministrazioni regionali e locali competenti per sostenere e condividere l’affermazione della Onlus, la quale fonda le sue radici nel concetto di assistenza sanitaria inteso come “complesso degli interventi positivi per la tutela e promozione della salute umana” (Cfr. Corte Costituzionale, Sentenza n. 382/1999).

Il Difensore Civico ha ricordato come la Consulta ha ripetutamente asserito che, nell'ambito della tutela costituzionale accordata al "diritto alla salute" dall'art. 32 della Costituzione, il diritto a trattamenti sanitari "è garantito a ogni persona come un diritto costituzionale condizionato dall'attuazione che il legislatore ordinario ne dà attraverso il bilanciamento dell'interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra nella sua opera di attuazione in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone al momento, (Cfr. Corte Costituzionale, Sentenze: n. 455/1990, n. 218/1994, n. 247/1992, n. 40/1991, n. 212/1983, e 175/1982). Ciò comporta, come la suprema Corte ha precisato nelle decisioni menzionate, che, al pari di ogni altro diritto costituzionale a prestazioni positive, il diritto a trattamenti sanitari, essendo basato su norme programmatiche che impongono al legislatore un obbligo costituzionale all'attuazione della tutela della salute, diviene per il cittadino "pieno e incondizionato" nei limiti in cui lo stesso legislatore, attraverso una non irragionevole opera di bilanciamento fra i valori costituzionali e di commisurazione degli obiettivi conseguentemente determinati alle risorse esistenti, predisponga adeguate possibilità di fruizione delle prestazioni sanitarie. Dunque, esiste un limite invalicabile, rappresentato dal concetto di “dignità umana”, quale “nucleo irriducibile del diritto alla salute”, di cui il legislatore nell’operare il citato bilanciamento non può non tener conto, tale limite è stato confermato dal giudice delle leggi a più riprese, (Cfr. Corte Costituzionale, Sentenze: n. 309/1999, n. 509/2000, n. 252/2001, n. 432/2005, n. 354/2008, n. 299 e 269/2010, n. 61/2011).

In proposito, la Convenzione di New York del 13 dicembre 2006 sui “Diritti delle persone con disabilità”, ratificata con legge 3 marzo 2009 n. 18, si basa sulla valorizzazione della dignità intrinseca, dell’autonomia individuale e dell’indipendenza della persona disabile, specie laddove (art. 3) impone agli Stati aderenti un dovere di solidarietà nei confronti dei disabili, in linea con i principi costituzionali di uguaglianza e di tutela della dignità della persona che, nel settore specifico, rendono doveroso valorizzare il disabile di per sé, come soggetto autonomo, a prescindere dal contesto familiare in cui è collocato e pure se ciò può comportare un aggravio economico per gli enti pubblici (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4085, del 17 luglio 2012; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5185, del 16 settembre 2011).

Nel ribadire il pieno diritto alle prestazioni socio-sanitarie domiciliari, semi-residenziali e residenziali, per tutti i soggetti con grave disabilità intellettiva non autosufficienti, l’Ufficio del Difensore Civico ha altresì sottolineato che le disposizioni della “Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea” all’articolo 34 riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia; all’articolo 35, inoltre, sancisce che ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche, e in maniera univoca, stabilisce che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione deve essere garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

Va rimarcato che tali prescrizioni sono vincolanti per gli Stati membri, l’eventuale inerzia delle amministrazioni regionali per omessa osservanza della disciplina comunitaria, configura un inadempimento ex art. 226 del Trattato, imputabile allo Stato membro, (Cfr Corte di Giustizia, Sentenza 16 settembre 2004, C-248/02, Commissione c. Repubblica Italiana; Sentenza 9 dicembre 2004, C-79/03, Commissione c. Regno di Spagna, in Racc. I, 11619).

E’ sicuramente questo poc’anzi delineato, il contesto normativo internazionale e comunitario, rafforzato dalle statuizioni della Corte Costituzionale citate.

Per completare il quadro giurisprudenziale a supporto dell’obbligatorietà degli interventi per la tutela e la promozione della salute umana, compresi nei livelli essenziali di assistenza, giova rilevare quanto affermato nella recentissima sentenza del Consiglio di Stato del 26 gennaio 2015 n. 339: “La qualifica di anziano non autosufficiente, che si evince nella tabella di cui al D.P.C.M. 29 novembre 20001, non esclude che a detta condizione possa associarsi quella più grave di disabile, con effetto sull’emersione di un maggior impegno dei presidi sanitari apprestati. L’art. 3, comma 3, del D.P.C.M. 14 febbraio 2001, inoltre, nell’elencare i soggetti che possono essere destinatari di prestazioni socio/sanitarie ad elevata integrazione sanitaria individua in via autonoma la categoria degli anziani, accanto ai soggetti in condizione di handicap e per le categorie interessate, compresa quella degli anziani, consente l’erogazione delle prestazioni in questione anche in strutture residenziali con specifico riferimento al bisogno sanitario inerente alla limitazione dell’attività del soggetto, sia nella fasi (di cura) estensive, sia in quelle di lungo-assistenza. Ricorre, in conclusione, nella fattispecie sottoposta all’esame del collegio la prevalenza delle prestazioni sanitarie rispetto a quelle assistenziali che con essa concorrono, rese in favore di malato in condizione disabile, caratterizzata da gravità e cronicità, e ciò determina, in linea con il concorde orientamento della giurisprudenza di questo consesso, esclusivo impegno economico del servizio sanitario regionale negli oneri di spesa (Cfr. Cons. St., sez. V, n. 2456 del 13 maggio 2014; sez. III, n. 957 del 18 febbraio 2013; n. 790 del 16 febbraio 2012; n. 3997 del 9 luglio 2012).

 

 

 

                                                                                     IL DIFENSORE CIVICO REGIONE LAZIO

                                                                                                (Dr. Felice Maria Filocamo)