Non spetta al cittadino acquisire dati tra due PA

Date of article: 29/04/2015

Daily News of: 30/04/2015

Country:  Italy - Emilia-Romagna

Author: Regional Ombudsman of Emilia-Romagna

Article language: it

Per beneficiare di una retta agevolata per l’asilo nido del figlio, una signora di Sant’Agostino, in provincia di Ferrara, avrebbe dovuto, secondo l’amministrazione locale, reperire anche l’Isee del padre naturale del bambino, che però attualmente risiede in un altro Comune e con cui la donna non è coniugata.

Diversa è l'interpretazione della norma fornita dal Difensore civico regionale, Gianluca Gardini, a cui la cittadina ferrarese si è rivolta. Secondo Gardini, che ha chiesto il parere anche del Garante dei contribuenti dell’Emilia-Romagna, Francesco Pintor, “i redditi possono essere ricavati dai Comuni attraverso l’accesso all’anagrafe tributaria”; questo, in base alla norma del Testo unico sulla documentazione amministrativa che impone alle amministrazioni pubbliche di acquisire d'ufficio tutti i dati e i documenti già possesso di altri enti pubblici.

L’amministrazione ha accolto la tesi sostenuta da Gardini e Pintor, acconsentendo di esonerare la signora dall’obbligo di reperire l’Isee del padre naturale del figlio e di “procedere a rideterminare la retta dovuta non appena acquisiti i dati reddituali di entrambi i genitori”. Come sottolinea Gardini, è stata l'“azione sinergica” delle due figure di garanzia dei cittadini a garantire un “esito positivo” della pratica, evitando l’adempimento alla signora, perché dipendente dalla volontà altrui.

Ristabilita la corretta procedura, non è cambiata però la sostanza della vicenda: secondo il Comune di Sant’Agostino, infatti, “pur avendo ottemperato alla prescrizione formulata dal Difensore civico si giunge a una sostanziale conferma dell’importo mensile della retta di frequenza”. Come aveva già segnalato il Garante dei contribuenti, secondo un decreto in materia del Presidente del Consiglio dei ministri datato 2013, “ai fini del calcolo dell’Isee per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio”.

 

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