La signora L., si è rivolta al Difensore regionale lamentando l’atteggiamento poco elastico dell’ufficio anagrafe del suo Comune di residenza.
La signora è affetta da una grave forma di invalidità che non le consente di camminare e dovendo rinnovare la carta d’identità ha chiesto al proprio Comune di residenza il rilascio del documento a domicilio.
Le foto allegate alla richiesta del documento inviata all’ufficio anagrafe, confrontate con quelle del precedente documento detenuto dall’amministrazione, non hanno consentito un’identificazione certa della richiedente, pertanto l’impiegato dell’ufficio anagrafe ha posto come condizione per la consegna del documento la presenza di due persone che fossero in grado di testimoniare l’identità della signora.
Naturalmente, la condizione essenziale per il rilascio della carta d’identità è l’accertamento dell’identità stessa del richiedente, pertanto, non potendo farlo confrontando altre foto oltre a quelle in possesso, l’amministrazione si è comportata correttamente chiedendo la presenza dei testimoni.
Ciò che ha contrariato parecchio la signora sono state le fattispecie contemplate dal modulo di richiesta del documento per motivare la presenza dei testimoni: secondo il modulo, infatti, l’amministrazione ricorre al rilascio di documenti alla presenza di testimoni nel caso in cui il richiedente sia illetterato o impossibilitato a firmare (per motivi psichici o fisici).
La signora non è illetterata, tanto è vero che si è rivolta per iscritto sia al Comune, sia in seguito al Difensore regionale, né impossibilitata a firmare, considerando la chiarezza con cui ha esposto le proprie ragioni: nel suo caso i testimoni erano richiesti per procedere all’identificazione del richiedente perché il confronto delle fotografie non lo consentiva e la signora avrebbe firmato solo un modulo che contemplasse questa motivazione.
Forse non comprendendo appieno l’importanza della richiesta avanzata dalla signora L., l’addetto al rilascio del documento ha sostenuto che quella prospettata era l’unica soluzione possibile e quindi la signora L. si è rivolta al Difensore regionale.
L’ufficio, ha rassicurato la richiedente sul fatto che i testimoni, in questo caso fossero necessari, ma ha ritenuto totalmente fondata la sua richiesta di specificare la reale motivazione della loro presenza.
Il Difensore regionale ha preso contatti con il Direttore dei servizi al cittadino, esponendogli la vicenda e facendo presente che pretendere che la signora firmasse il modulo così come predisposto, oltre che un atto ingiusto sarebbe stato soprattutto un atto falso.
Ci fa piacere sottolineare (e ringraziamo per la disponibilità dimostrata in questa come in altre occasioni), che il Direttore interpellato ha compreso e condiviso appieno le questioni sollevate dal Difensore regionale e si è adoperato per una veloce soluzione del caso, dando immediate disposizioni affinché il modulo contemplasse chiaramente che i testimoni erano richiesti ai fini dell’identificazione del richiedente.
Confidiamo che tale modulistica, e tali pratiche, piuttosto rigide siano riviste una volta per tutte, tenendo in maggior conto la complessità e la varietà delle motivazioni che stanno all’origine dei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.