Nell’epoca in cui viviamo, nell’odierna società globalizzata e interconnessa, ciò che finisce in rete ci resterà per sempre e anche notizie vecchie e non più attuali restano visibili dando luogo a volte una vera e propria gogna mediatica.
Alcuni anni fa nell’ambito di una vasta operazione di polizia relativa a traffico di droga internazionale, un uomo viene arrestato, tra gli altri per un reato minore connesso a tale evento criminoso.
L’uomo in questione viene condannato, sconta la pena e inizia il suo percorso di recupero e reinserimento nella società. Incomincia a lavorare e e cerca di recuperare il tempo perduto nelle relazioni familiari a causa delle sue scelte. In particolare il suo impegno è diretto soprattutto a ristabilire il suo ruolo e le sue responsabilità genitoriali nei confronti della propria figlia pre-adolescente.
Non rinnega il proprio passato, né le proprie responsabilità però vorrebbe che il mondo, per quanto possibile, gli permettesse di andare avanti e far conoscere l’uomo che è ora, senza dover temere che il suo passato riemerga all’improvviso.
Il punto è che digitando il suo nome e cognome in un motore di ricerca il primo risultato che compare è un vecchio articolo pubblicato sul sito di una nota testata nazionale nel quale è citato nell’ambito della narrazione della vicenda che ha comportato il suo arresto.
Dopo aver contattato diverse volte sia la testata giornalistica sia il gestore del motore di ricerca senza nessun esito, il signore ha scritto al Difensore regionale lombardo chiedendoci di aiutarlo a tutelare la sua privacy e il suo diritto all’oblio.
Il diritto all’oblio è il diritto di ogni persona, che come in questo caso abbia scontato la propria condanna, di rivendicare la rimozione del collegamento del proprio nome alla cronaca del fatto criminoso, non più di attualità e non più di interesse pubblico, in particolare se non si rivestono ruoli pubblici.
Recentemente la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza C-131/12 del 13 maggio 2014 è intervenuta riconoscendo il diritto della persona all’oblio rispetto a contenuti in rete che la riguardano ed è del 3 dicembre 2015 la prima sentenza di un tribunale italiano (Tribunale di Roma, Sezione I) che applica concretamente i principi della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Il Difensore regionale pertanto ha scritto al quotidiano interessato, all’ufficio legale del gestore del motore di ricerca chiedendo la deindicizzazione e l’eliminazione dei “tag” riferiti all’istante e all’Autorità del Garante della Privacy perché esprimesse il suo orientamento rispetto a quanto segnalato.
Il Garante della Privacy ha successivamente comunicato che da accertamenti preliminari la ricerca del nominativo sui motori di ricerca non conduceva più all’articolo di cronaca in questione.
Quando abbiamo comunicato l’esito dell’intervento all’istante, la sua soddisfazione era palpabile.
Potrebbe essere superfluo sottolineare quanto ciò possa giovare ai fini della reinserimento nel tessuto sociale, lavorativo e delle relazioni familiari, se non che a volte la gente dimentica che proprio a questo, all’inclusione sociale, deve tendere la pena. E’ chiaro che se il passato è così facilmente collegabile al proprio nome il percorso risulta molto più difficile.
