Pensioni e restituzione indebito: il Difensore regionale interviene

Date of article: 23/09/2016

Daily News of: 26/09/2016

Country:  Italy - Lombardia

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Article language: it

La signora Claudia (i nomi riportati, a differenza dei fatti, non sono reali) ci scrive per chiedere aiuto dopo aver ricevuto una richiesta di restituzione indebito di 14.000 euro da parte di INPS a seguito del ricalcolo dell’indennità di invalidità percepita dal figlio disabile. In sostanza, dal 2012, INPS avrebbe erogato erroneamente un assegno mensile composto da indennità di accompagnamento e invalidità che in realtà non sono cumulabili: essendo minore, il figlio avrebbe dovuto percepire l’indennità di frequenza o l’indennità di accompagnamento, mentre l’indennità di invalidità potrà eventualmente essere corrisposta insieme all’accompagnamento una volta raggiunta la maggiore età del ragazzo. Tralasciando, ma solo ai fini della narrazione della vicenda, l’errore presumibilmente compiuto dal patronato che ha inoltrato la domanda, ciò che preme all’interessata è sapere se veramente, dopo quattro anni è tenuta a restituire una cifra così rilevante avendo fornito fin dall’inizio tutti i dati necessari ad effettuare un conteggio corretto.

Il Signor Marco , residente in Lombardia ma iscritto alla lista di mobilità di un’altra regione dal 2010, ci scrive a seguito della richiesta di restituzione della somma indebitamente erogata nel periodo dall’8 gennaio 2014 al 6 gennaio 2015, più di 10.000 euro, da parte di INPS con la motivazione testualmente riportata: “no diritto a prolungamento 12 mesi per svolgimento attività lavorativa in regione diversa da quella prevista da normativa art. 7 c 2 L. 223791” .

Anche il Signor Marco aveva fornito a INPS tutti i dati necessari ad effettuare corretti conteggi.

La Signora Alberta ci scrive narrando una situazione piuttosto complessa che si intreccia con il percepimento della pensione del defunto marito in contitolarità con la ex moglie, poi a sua volta deceduta ma che sfocia comunque nella richiesta, da parte di INPS, della restituzione di un indebito di oltre 14.000 euro per gli anni dal 2005 al 2015.

Tutti i dati sulla situazione patrimoniale della signora sono sempre stati in possesso di INPS.

Il signor Giuseppe, in pensione dal 2010, a febbraio 2016 riceve una lettera con la quale INPS chiede la restituzione di 2.000 euro a seguito della “rideterminazione in diminuzione del reddito medio settimanale pensionabile … dalla decorrenza della pensione” entro marzo 2016. A fine 2015 però INPS aveva già formalmente comunicato il ricalcolo della pensione specificando che era dovuto ad una variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione: in sostanza, pur essendo note le informazioni reddituali del signor Giuseppe, la pensione era stata calcolata in modo sbagliato.

E si potrebbero citare altri casi.

Comune denominatore delle situazioni narrate è l’accertata buona fede delle persone coinvolte i cui fatti incidenti sul diritto o sulla misura della “pensione goduta” erano già conosciuti dall’Istituto.

Inoltre, spesso si tratta di cifre importanti, ma anche la restituzione di un importo relativamente minore ha un impatto significativo sull’economia di una famiglia.

In tutti questi casi il Difensore regionale è intervenuto perché INPS riesaminasse tempestivamente le situazioni debitorie dei richiedenti, alla luce della normativa vigente e della Circolare INPS 31 del 2006. Va detto per correttezza, che quando l’istituto ha considerato fondati i rilievi mossi dal Difensore regionale, ha sempre agito con prontezza riconoscendo l’errore e bloccando il recupero dell’indebito.

Ricordiamo quindi che:

l’INPS procede annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati e se riscontra modifiche che hanno incidenza sul diritto o sulla quantificazione dell’assegno pensionistico, entro l’anno successivo provvede al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza come disposto dall’articolo 2033 del Codice civile. Questo è tuttora ritenuto il tempo tecnico necessario perché l’INPS possa acquisire i dati necessari ed effettuare le verifiche contabili.

La stessa INPS però, nella sua circolare n. 31 del 2006, con l’obiettivo di “(…) ridurre i rischi ed i conseguenti disagi sociali di un intervento di recupero delle prestazioni in eccedenza” presumendo che un pensionato abbia utilizzato gli importi indebitamente percepiti per soddisfare esigenze primarie di vita, ha individuato i presupposti per la sanatoria delle erogazioni indebite di prestazioni pensionistiche.

In generale, la ripetizione (la richiesta di restituzione) dell’indebito è esclusa se la situazione di fatto non è addebitabile al percettore della prestazione: se il pensionato non ha agito con dolo non è tenuto alla restituzione delle somme non dovute, sempre che queste non gli siano state richieste nell’arco di tempo massimo che l’ente erogatore si riserva per effettuare le verifiche contabili, ossia due anni solari.

In particolare, per i caso trattati, vale la disciplina dell’art. 13 della legge 412/91 per i pagamenti indebiti di pensione effettuati dal 1° gennaio 2001. La legge prevede che “L’omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti su diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall’ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.”

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