Corte di giustizia dell’UE: Il regime tributario italiano risultante dalla convenzione italo-portoghese contro le doppie imposizioni sui redditi non viola i princìpi di libera circolazione e di non discriminazione

Date of article: 30/04/2020

Daily News of: 30/04/2020

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Corte di giustizia dell’Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 54/20

Lussemburgo,  30 aprile 2020
Sentenza nelle cause riunite 

C-168/19, HB/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e C-169/19, IC/INPS
 
Il regime tributario italiano risultante dalla convenzione italo-portoghese contro le doppie imposizioni sui redditi non viola i princìpi di libera circolazione e di non discriminazione
I pensionati del settore privato e del settore pubblico possono essere assoggettati a normative tributarie nazionali differenti
I sigg. HB e IC, cittadini italiani, sono ex impiegati del settore pubblico italiano che godono di una pensione corrisposta dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Dopo aver trasferito la loro residenza in Portogallo, nel 2015 essi hanno chiesto all’INPS di ricevere, in applicazione della convenzione italo-portoghese contro le doppie imposizioni 1, l’importo lordo della loro pensione senza il prelievo d’imposta alla fonte da parte dell’Italia, in modo da poter godere delle agevolazioni fiscali offerte dal Portogallo.
L’INPS ha respinto le loro domande, ritenendo che tale normativa si applichi unicamente ai pensionati italiani del settore privato che abbiano trasferito la loro residenza in Portogallo nonché ai pensionati italiani del settore pubblico i quali, oltre ad aver trasferito la loro residenza in Portogallo, abbiano anche acquisito la cittadinanza portoghese (una condizione non soddisfatta dai sigg. HB e IC).

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