Sentenza della Corte di giustizia: Le vittime del naufragio di una nave battente bandiera panamense possono adire i giudici italiani con un’azione di responsabilità contro gli organismi italiani che hanno classificato e certificato tale nave

Date of article: 07/05/2020

Daily News of: 07/05/2020

Country:  EUROPE

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Link: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-05/cp200056it.pdf

Corte di giustizia dell’Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 56/20

Lussemburgo, 7 maggio 2020
Sentenza nella causa C-641/18

LG e a./ Rina SpA e Ente Registro Italiano Navale 
 
Le vittime del naufragio di una nave battente bandiera panamense possono adire i giudici italiani con un’azione di responsabilità contro gli organismi italiani che hanno classificato e certificato tale nave
Tali organismi possono avvalersi dell’immunità giurisdizionale solo in quanto le loro attività siano state espressione dei pubblici poteri dello Stato panamense
Nella sentenza Rina (C-641/18), pronunciata il 7 maggio 2020, la Corte ha statuito, in primo luogo, che un ricorso per risarcimento danni, proposto contro persone giuridiche di diritto privato che esercitano un’attività di classificazione e di certificazione di navi per conto e su delega di uno Stato terzo, rientra nella nozione di «materia civile e commerciale» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 1 (in prosieguo : il «regolamento Bruxelles I») e, di conseguenza, nell’ambito di applicazione di tale regolamento, qualora detta attività non sia esercitata in forza di prerogative dei pubblici poteri ai sensi del diritto dell’Unione. In secondo luogo, essa ha affermato che il principio di diritto internazionale consuetudinario sull’immunità giurisdizionale non osta all’esercizio, da parte del giudice nazionale adito, della competenza giurisdizionale prevista da detto regolamento in una controversia relativa a un siffatto ricorso, qualora detto giudice constati che tali organismi non si sono avvalsi delle prerogative dei pubblici poteri ai sensi del diritto internazionale.
Nel 2006, la nave Al Salam Boccaccio’98, battente bandiera della Repubblica di Panama, naufragava nel Mar Rosso, facendo più di 1 000 vittime. Alcuni familiari delle vittime e taluni passeggeri sopravvissuti al naufragio hanno adito il Tribunale di Genova (Italia), con un ricorso contro la Rina SpA e l’Ente Registro Italiano Navale (in prosieguo, congiuntamente: le «società Rina»), vale a dire, le società che hanno effettuato le operazioni di classificazione e di certificazione della nave naufragata, la sede sociale delle quali si trova a Genova. I ricorrenti chiedevano il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall’eventuale responsabilità civile delle società Rina, facendo valere che dette operazioni erano all’origine del naufragio. Le società Rina hanno eccepito l’incompetenza del giudice adito invocando il principio dell’immunità giurisdizionale, dato che le operazioni di classificazione e di certificazione che esse hanno svolto sono state effettuate per delega della Repubblica di Panama e, di conseguenza, costituiscono una manifestazione delle prerogative sovrane dello Stato delegante. Il giudice adito, interrogandosi quanto alla competenza dei giudici italiani, ha sollevato una questione pregiudiziale.

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