Sentenza del Tribunale nella causa T-913/16 Fininvest e Berlusconi/ BCE
Date of article: 11/05/2022
Daily News of: 13/05/2022
Country:
EUROPE
Author: Court of Justice of the European Union
Article language: it
Link: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-05/cp220080it.pdf
Languages available: es de en fr it pt
Tribunale dell’Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 80/22
Lussemburgo, l’11maggio 2022
Sentenza nella causa T-913/16 Fininvest e Berlusconi / BCE
Il Tribunale conferma la decisione con la quale la BCE ha negato l'acquisizione di una partecipazione qualificata in Banca Mediolanum da parte del sig. Silvio Berlusconi
Egli non soddisfaceva il requisito di onorabilità applicabile ai detentori di partecipazioni qualificate a causa della sua condanna nel 2013 per frode fiscale
Nel 2015 la società di partecipazione finanziaria Mediolanum è stata incorporata dalla sua controllata, Banca Mediolanum. Tenuto conto della sua partecipazione nel capitale sociale della Mediolanum, la Fininvest, una società holding di diritto italiano, detenuta in maggioranza dal sig. Silvio Berlusconi (in prosieguo, congiuntamente: i «ricorrenti»), è divenuta titolare di una partecipazione nel capitale della Banca Mediolanum. In concreto, tale operazione di fusione per incorporazione è consistita in uno scambio di azioni con cui la Fininvest ha giuridicamente acquisito azioni di tale ente creditizio.
In precedenza, nel 2014, la Banca d’Italia aveva deciso, da un lato, di ordinare la sospensione dei diritti di voto dei ricorrenti nella Mediolanum e la cessione delle loro partecipazioni eccedenti il 9,99% e, dall’altro, di respingere la loro richiesta di autorizzazione relativa alla detenzione di una partecipazione qualificata in tale ente, per il motivo che il sig. Berlusconi non soddisfaceva più il requisito di onorabilità per effetto della condanna per frode fiscale del 2013. Tale decisione della Banca d’Italia è stata annullata dalla sentenza del Consiglio di Stato del 3 marzo 2016.
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