Intervista al Difensore civico Gianna Morandi: “La difesa civica è a disposizione di tutti”
Date of article: 24/04/2020
Daily News of: 29/04/2020
Country:
Italy
- Autonomous Province of Trento
Author:
Article language: it
Gianna Morandi, Difensore civico del Trentino nella legislatura in corso, ha rilasciato a "Consiglio provinciale cronache" la sua prima intervista da quando è stata nominata. Eccone il testo, desunto dall'ultima edizione del periodico consiliare, in diffusione da alcuni giorni.
Avvocata Morandi, perché l’esistenza del difensore civico è una concreta garanzia in più per ogni cittadino?
Il difensore civico è un organo di garanzia e tutela extragiudiziale dei diritti e degli interessi del cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione, con il compito di segnalare disfunzioni, omissioni, carenze e ritardi nei confronti dei cittadini. La legge provinciale istitutiva dell’ufficio del difensore civico, del 1982, afferma che il difensore civico svolge la sua attività in piena libertà ed indipendenza. È proprio per questo che egli rappresenta una garanzia per ogni cittadino, in quanto organo super partes, svincolato da rapporti di soggezione con la Pubblica amministrazione, chiamato ad agire con massima informalità e speditezza alla ricerca della conciliazione, non certo del conflitto. Non ha poteri di annullamento, revoca o riforma degli atti esaminati. Ma per esempio può richiedere al funzionario competente l’esame congiunto della pratica, stabilendo il termine massimo per il perfezionamento della stessa, con facoltà di proporre l’azione disciplinare nei confronti del personale che ostacoli lo svolgimento delle sue funzioni.
Quali sono e per chi i servizi gratuiti erogati dal difensore?
La sua consulenza ed il suo intervento sono appunto gratuiti. Spesso si tratta di fornire al cittadino una consulenza per la comprensione di atti che lo riguardano. Il difensore può intervenire, generalmente con atti scritti, nei confronti dell’amministrazione interessata e questo vale per tutti i settori della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici, con alcune importanti eccezioni, che riguardano i settori della giustizia, della sicurezza e dell’ordine pubblico. Esulano dai compiti del difensore civico anche questioni private, come quelle di condominio. Il difensore agisce in particolare in rapporto a tutti gli enti ed uffici del sistema pubblico integrato provinciale: non solo Provincia, quindi, ma anche comuni, comunità, Azienda provinciale per i Servizi Sanitari, Itea... Il difensore può, altresì, intervenire nei confronti degli uffici periferici dello Stato, si pensi ad es. all’Inps. Di prassi, lo fa anche nei confronti di altri enti, quali comuni non convenzionati, Università ed Opera universitaria, Ministeri - esclusi i settori della giustizia, ordine pubblico e difesa - rappresentanze consolari all’estero. Mi è già capitato di occuparmi della richiesta di assistenza da parte di un cittadino per la rimozione dal web di notizie lesive della sua reputazione, invocando il diritto all’oblio. Il cittadino, giunto nel mio ufficio ormai esasperato dopo anni di tentativi mai andati a buon fine, ha avuto piena soddisfazione.
Al difensore civico si arriva solo a richiesta di parte o svolge anche proprie indagini e verifiche?
In via ordinaria interviene a richiesta di cittadini, singoli o associati. Anche i consiglieri provinciali possono chiedere notizie ed informazioni connesse alla loro funzione. L’attività di controllo a garanzia del rispetto dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, può essere poi estesa d’’ufficio a pratiche identiche a quelle per le quali l’intervento è stato richiesto. In materia ambientale, il difensore è titolato a chiedere informazioni, anche d’ufficio, su quanto è suscettibile di recare danno all’ambiente. Ricordo, inoltre, le competenze in materia di accesso agli atti da parte del cittadino. Il difensore può anche costituirsi parte civile nei procedimenti penali dove la parte offesa è una persona con handicap. Lo stabilisce la legge 104 del 1992.
Le pubbliche amministrazioni ascoltano il difensore civico? I suoi provvedimenti vengono rispettati?
L’amministrazione pubblica in Trentino opera con senso di responsabilità. Le amministrazioni che non rispondono o lo fanno con argomenti inadeguati rappresentano l’eccezione. A fronte di temi complessi, potrei citare l’urbanistica, ho promosso utilmente incontri anche congiunti tra amministratori e cittadini interessati. Il contesto normativo attuale è del resto multilivello, complesso e oserei dire farraginoso. Ma quando ho prospettato la questione esposta dal cittadino nella cornice delle norme di riferimento, non ho riscontrato atteggiamenti di chiusura né tantomeno di contrapposizione da parte delle amministrazioni. Anche per quanto riguarda la definizione dei ricorsi in materia di accesso, le strutture interessate hanno tenuto conto dei calibrati rilievi del difensore civico e della necessità di un corretto bilanciamento del diritto di accesso agli atti con il diritto alla riservatezza di terzi alla luce.
Quali criticità principali ha dovuto affrontare da quando ha assunto la sua funzione?
Le maggiori derivano dall’esiguità numerica della struttura che affianca il difensore. Conto su due funzionari. Un’efficiente organizzazione del lavoro non può prescindere dall’adeguatezza numerica della struttura con cui i cittadini si interfacciano quotidianamente anche in funzione dell’accelerazione dei tempi di risposta. Uno degli obiettivi è quello di implementare il sito web, quale strumento di comunicazione istituzionale in un’ottica di massimo avvicinamento al cittadino, inserendo in esso documentazione di utile consultazione anche per i cittadini stessi. Nel sito è, ad es. reperibile la modulistica da utilizzare per presentare i ricorsi al difensore in materia di accesso, agli atti. Sono impegnata, unitamente alla struttura, ad inserire le massime della giurisprudenza utilizzate nei vari interventi. Vorrei, inoltre, dare evidenza di alcuni significativi casi trattati, evitando ogni riconducibilità diretta o indiretta al soggetto interessato a fini privacy, nonché dei contributi e approfondimenti curati dal difensore civico, dai funzionari o da terzi. Certo sono solo all’inizio.
Da quando è stata nominata ad oggi sono passati pochi mesi: ha già avuto amarezze e soddisfazioni? Quali in particolare?
Nessuna amarezza. Soddisfazioni certamente. Numerosi sono i cittadini che inviano mail di gratitudine e riconoscenza anche ai funzionari della struttura, per l’intervento svolto o per la consulenza prestata. Certo l’amarezza più grande è quella del momento che stiamo vivendo, che vede coinvolta la comunità trentina, la nazione, l’Europa, il mondo intero in una tragedia di immani proporzioni in cui siamo stati catapultati improvvisamente. Il mio struggente pensiero va in primo luogo alle persone che hanno perso la vita, ma anche a tutti coloro che a vario titolo, in particolare medici, infermieri e tutto il personale sanitario, protezione civile, esercito, forze dell’ordine, volontariato e ogni altra struttura di supporto, hanno con spirito di abnegazione, davvero encomiabile, profuso ogni energia a servizio del bene comune. Vedere medici che in un momento così drammatico, già collocati in stato di quiescenza, hanno ripreso il servizio testimonia il grado di generosità e di altruismo che permea l’intera comunità, così alimentando la fiducia nel ritorno alla normalità.
Il ruolo del difensore coincide per durata con quello del Consiglio provinciale che lo nomina. Un disegno di legge propone di rendere indipendente il quinquennio del difensore. Lei è d’accordo?
Sì. La posizione di autonomia del difensore non si concilia con la previsione di una durata dell’incarico corrispondente alla carica del Consiglio provinciale che ha provveduto alla nomina e, quindi, ad essa condizionata. Questo vale per anche per gli altri organi di garanzia, quali il Garante dei diritti dei minori e il Garante dei diritti dei detenuti operanti in autonomia a fianco del Difensore civico. Del resto a livello nazionale il Garante per la protezione dei dati personali, l’Autorità anticorruzione, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono tutte figure connotate da una durata fissa della carica. Solo la Provincia di Trento e quella di Bolzano prevedono la durata stessa della legislatura. Questa anacronistica previsione si pone in stridente contrasto con il ruolo di garanzia assegnato al difensore. La legge provinciale istitutiva del difensore civico è datata. Risale al 1982, anche se nel 2017 è stata rivista con l’istituzione delle distinte figure del garante dei diritti dei minori e del garante dei diritti dei detenuti. abbisogna di una riscrittura in diversi punti, ad esempio circa l’individuazione degli enti oggetto dell’attività di verifica da parte del difensore e circa le modalità di svolgimento degli interventi del difensore civico nei confronti degli enti interessati. Manca anche un richiamo puntuale alle competenze sui ricorsi in materia di accesso agli atti. Sarà mia cura prospettare i vari profili di criticità in sede di audizione nella commissione consiliare competente.
Quali problematiche prevede che la impegneranno nel suo mandato?
La sua consulenza ed il suo intervento sono appunto gratuiti. Spesso si tratta di fornire al cittadino una consulenza per la comprensione di atti che lo riguardano. Il difensore può intervenire, generalmente con atti scritti, nei confronti dell’amministrazione interessata e questo vale per tutti i settori della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici, con alcune importanti eccezioni, che riguardano i settori della giustizia, della sicurezza e dell’ordine pubblico. Esulano dai compiti del difensore civico anche questioni private, come quelle di condominio. Il difensore agisce in particolare in rapporto a tutti gli enti ed uffici del sistema pubblico integrato provinciale: non solo Provincia, quindi, ma anche comuni, comunità, Azienda provinciale per i Servizi Sanitari, Itea... Il difensore può, altresì, intervenire nei confronti degli uffici


