Date of article: 20/04/2021
Daily News of: 28/04/2021
Country:
Italy
- Autonomous Province of Bolzano
Author: Regional Ombudsman of the Autonomous Province of Bolzano
Article language: it
Casi selezionati/un caso per la Difesa civica
Il contratto di mutuo tra privati non è soggetto a obbligo di registrazione, a meno che non rientri tra i documenti da fornire alla pubblica amministrazione: lo abbiamo spiegato a Ida (nome di fantasia) che aveva ricevuto una sanzione dall’Agenzia delle Entrate per il ritardo di registrazione.
“Ho ricevuto una sanzione dall'Agenzia delle Entrate senza capirne il motivo”, ha detto Ida rivolgendosi alla Difesa civica: “So solo che il tutto è in relazione con il prestito da parte di mio zio di 10.000 € per l’acquisto della mia prima casa, per la quale ho ottenuto un contributo provinciale”.
Ida ci ha raccontato di aver presentato domanda di contributo per l’acquisto della prima casa all’Ufficio Promozione dell’edilizia agevolata, dichiarando di coprire parte del prezzo d’acquisto con denaro prestato da suo zio. Poiché la legge provinciale 13/1998, che disciplina la concessione di tali contributi, prevede che chi richiede un contributo debba indicare con quali mezzi fa fronte all’acquisto o alla costruzione dell’alloggio, l’ufficio provinciale aveva richiesto una copia del contratto di mutuo tra privati: Ida aveva quindi allegato alla domanda una lettera raccomandata dello zio indirizzata a lei, nella quale egli dichiarava di prestare alla nipote un importo nell’ammontare di 10.000 Euro.
Accogliendo la domanda, l’ufficio provinciale non aveva informato Ida della necessità di registrare questo contratto di mutuo, stipulato tra privati sotto forma di corrispondenza, presso l’Ufficio Registro dell’Agenzia delle Entrate: tale registrazione, non prevista in via generale per i contratti di mutuo stipulati fra privati, è infatti richiesta in caso d’uso con la pubblica amministrazione. Ida era quindi venuta a conoscenza dell’obbligo di registrazione solo dopo la conclusione del procedimento, quando l'ufficio provinciale le aveva chiesto la copia registrata, necessaria per verificare la condizione della capacità di rimborso del richiedente. A quel punto, però, erano già trascorso il termine di 30 giorni stabilito per la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate. È per questo, abbiamo spiegato a Ida, che l’Agenzia aveva imposto il pagamento di una penale, dovuta proprio al ritardo di registrazione: la richiesta era quindi giustificata, e a Ida non restava che pagare la sanzione.